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Il riconoscimento giuridico dell’istruttore di specifica disciplina nell’ambito della recente riforma legislativa del settore sportivo (D.lgs. n. 36/2021), incrementa il valore di detta figura qualificata che opera nella attività di palestra. L’accrescimento di tale professione sportiva comporta una maggiore attenzione alla responsabilità che l’istruttore assume nello svolgimento della propria occupazione. Aumentano di pari passo le conseguenze che possono derivare in caso di eventi in danno a terzi soggetti. Al pari, anche il personal trainer è responsabile per la propria attività istruttiva nei confronti del soggetto che allena, da qui nasce l’esigenza di una assicurazione.
La formazione è la prima assicurazione per un personal trainer
L’attività svolta dall’istruttore e dal personal trainer è rivolta sempre nei confronti di persone fisiche, portatori quest’ultimi di diritti non disponibili e inviolabili quali la vita e la salute. Un’attività di questo tipo deve costantemente compiersi con diligenza nell’adempimento del proprio operato (art. 1178 codice civile).
Il comportamento diligente del “buon padre di famiglia” deve essere così orientato e comprovato da perizia e competenza.
Di rilievo è pertanto il percorso formativo compiuto per l’acquisizione della professionalità di istruttore di specifica disciplina, o di personal trainer. Ugualmente, serve il mantenimento di tale professionalità attraverso il costante aggiornamento.
Quindi, sia che l’attività di istruttore o di personal trainer venga svolta in maniera autonoma o nell’ambito di associazione/società sportiva, l’istruttore (in proprio, o in concorso con l’ente) è responsabile dei danni occorsi ai propri allievi durante lo svolgimento dell’attività sportiva. L’istruttore ha infatti il dovere di sorvegliare gli avventori e i corsisti della palestra. Tale dovere comporta obblighi di protezione e di vigilanza dei soggetti che svolgono attività sportiva, seppur dilettantistica, presso la struttura sportiva (artt. 1175 e 1375 codice civile).
Per quali ragioni il personal trainer deve stipulare una assicurazione?
La responsabilità alla quale è chiamato l’istruttore è certamente di tipo colposo, elemento soggettivo determinato non certo da una volontà di arrecare danno, ma da negligenza, imperizia.
Il comportamento colposo può così rilevare sia sotto il profilo civile che quello penale, con la rispettiva conseguenza del dovere di risarcire il danno arrecato alla persona e/o di applicazione di una sanzione penale in caso di reato per lesioni colpose.
In tale contesto ne discende ai fini civilistici l’opportunità, o meglio la necessità, di approntare una copertura assicurativa che permetta all’istruttore e al personal trainer una garanzia in caso di eventuali eventi che cagionano danno a soggetti che frequentano la palestra, eventi comunque riconducibili a un comportamento colposo dell’istruttore o del personal trainer.
I passi da compiere
Si deve così procedere con una compagnia assicurativa a stipulare una polizza assicurativa tenendo conto, a fronte del premio assicurativo concordato, quale siano gli eventi dannosi assicurati, il massimale di copertura assicurativa verso terzi, la sussistenza di una franchigia, il tutto al fine di ottenere una compiuta copertura assicurativa nel caso in cui si verifichi un sinistro.
Peraltro, oltre alle specifiche condizioni della polizza, si dovrà prestare attenzione anche alle “condizioni generali di contratto” di tale polizza assicurativa al fine di comprendere le modalità di operatività della stessa, nonché di denuncia di un eventuale sinistro.