Dieta e personal trainer, il PT può dare consigli alimentari?

Nei nostri giorni l’espressione “dieta” indica sia un atto medico sia una qualsiasi indicazione alimentare proveniente da persone e organismi (incluse TV e stampa) privi di specifici titoli professionali. Come valutare dunque se e quando un personal trainer può dare una dieta? Di diete se ne contano parecchie centinaia e molte di esse si rivelano lesive della salute dei tanti sprovveduti catturati dalle false promesse di mirabolanti risultati.

Se ciò è vero, deve altrettanto ritenersi innegabile che ormai è fuori dal tempo ritenere che le diete personalizzate per i soggetti sani in palestra e nei centri fitness debbano essere di competenza esclusiva dei medici. Assunto da cui consegue che dare una dieta o consigli alimentare sia vietato ai soggetti che operano come istruttori o personal trainer. Costoro, in ragione delle attività esercitate, non possono fare a meno di fornire indicazioni agli allievi stante l‘interconnessione fra alimentazione ed esercizi fisici.

Su tali basi si va sempre più affermando, nella coscienza sociale, il principio secondo cui le diete a soggetti sani possano (e anzi debbano) essere prescritte non solo dai medici. E così si fa riferimento anche al mondo delle palestre e del fitness.

 

Personal trainer, dieta e indicazioni alimentari, cosa dice la legge

La Riforma dello Sport ha elevato l’attività fisica a diritto fondamentale dell’individuo, equiparandola ai diritti alla salute e alla libertà personale. In seguito, si è osservata una crescente sensibilizzazione verso i benefici dello sport sulla salute e il suo ruolo nello sviluppo giovanile.

Sebbene la cura di patologie specifiche rimanga prerogativa dei medici, la prevenzione delle malattie attraverso attività non mediche è riconosciuta come fondamentale e coinvolge sia entità pubbliche che private. Un esempio è la sicurezza sul lavoro gestita dai datori di lavoro o, tornando a noi, i consigli alimentari dati dai personal trainer in palestra a individui sani.

La normativa di riferimento

La nostra Costituzione e le leggi a essa subordinate forniscono un quadro giuridico che impone obblighi in materia di prevenzione, legando strettamente l’attività dei personal trainer alla nutrizione e, dunque, alla dieta. La Costituzione stabilisce norme direttamente applicabili che tutelano i diritti fondamentali e la salute. E ciò comprende sia cure mediche che misure preventive attuate in ambienti non sanitari.

In particolare, le norme costituzionali consentono ai personal trainer di fornire consigli alimentari ai frequentatori di centri sportivi, a eccezione dei casi che richiedono interventi medici specifici legati a patologie alimentari, Per questi ultimi, infatti, è necessaria la prescrizione medica.

In questo contesto, i personal trainer possono impartire indicazioni alimentari a chiunque frequenti le palestre, comprese le persone per le quali l’attività fisica è stata prescritta dal medico come forma di mantenimento della salute.

La scelta degli esercizi specifici è responsabilità esclusiva dei trainer, che devono possedere le qualifiche specificate (competenza specifica) dall’art 42 della legge N 36 del 2021 per esercitare tale professione.

La sentenza della Cassazione del 2017

La giurisprudenza, della Cassazione invece, pur sempre sensibile a recepire i cambiamenti nella nostra società, non ha ritenuto di dare alla lacunosa legislazione vigente quella interpretazione evolutiva consona ai tempi che stiamo vivendo, ed al mutato sentire comune in tema di diete.

Un certo smarrimento, quindi, fra le categorie che operano nelle palestre e nel fitness l’ha suscitato la sentenza della Cassazione del marzo 2017. Essa ha affermato la penale responsabilità di due personal trainer che avevano dato consigli alimentari personalizzati a soggetti sani. Questi istruttori avevano dato indicazioni ai frequentatori della struttura, controllandone, poi con una schedatura personalizzata, il risultato onde verificare se vi si fossero attenuti. Il reato per il quale sono stati riconosciuti colpevoli é quello di cui all’art 348 C. P. di esercizio abusivo della professione medica. Nello specifico, il reato riguardava aver prescritto una dieta agli allievi, soggetti sani e aver tenuto una schedatura per ogni singolo annotando i progressi o i regressi dal punto di vista  del peso corporeo.

Secondo la Cassazione, questa attività, pur non finalizzata a combattere l’obesità o altre patologie, non poteva essere effettuata dai due istruttori. Essi, così operando, avrebbero tenuto un comportamento tale da far apparire la loro prestazione assimilabile a quella di un medico.

Le ripercussioni sul Sistema Sanitario Nazionale

In buona sostanza secondo la Corte tutti i frequentatori dei centri sportivi e del fitness, che nel nostro Paese sono oltre 12 milioni, dovrebbero premunirsi della prescrizione medica per dar corso a una dieta adattata all’attività fisica svolta.

L’applicazione alla lettera di quanto sancito dalla Cassazione potrebbe portare a un collasso del SSN. Questo perché se tutti i frequentatori di centri fitness/sportivi dovessero recarsi dal loro medico di medicina generale per richiedere la prescrizione della dieta, si verificherebbe un affollamento dei loro ambulatori. Tale affollamento da parte di “pazienti sani” distoglierebbe i sanitari dalla cura dei veri ammalati per occuparsi di alimentazione di soggetti in buona salute.

Non va, poi sottaciuto che una tale restrittiva interpretazione della legislazione vigente potrebbe portare a un altro estremo. E cioè ritenere necessaria una prescrizione medica anche per effettuare un semplice esercizio fisico in una palestra. Quest’ultimo, infatti, al pari delle indicazioni alimentari, è finalizzato a tutelare la salute e quindi, a prevenire le malattie. Tra l’altro, anche l’esercizio fisico, se non impostato nel modo corretto, potrebbe cagionare danni alla salute anche di gran lunga superiori rispetto a una dieta sbagliata.

Tutto ciò urta contro ogni logica ed il comune buon senso.

 

I frequentatori di un palestra o di un centro fitness, infatti, prima di aver accesso alle dette strutture, debbono effettuare una visita medica, anche specialistica, che attesti la loro “buona salute”. Il certificato medico serve proprio per attestare l’assenza di patologie che impediscano quel tale esercizio fisico indicato dall’istruttore in palestra o dal personal trainer nel fitness. Allora per quale ragione impedire che il personal trainer possa indirizzare i frequentatori verso dieta e un’alimentazione confacente?

 

Schedatura: c’è la violazione della legge sulla privacy

L’imputazione che più si adatta alle vicenda delle indicazioni alimentari seguite dalla schedatura, a nostro sommesso parere, è non tanto quella prevista dall’art 348 C P. Bensì la violazione della legge sulla privacy (DL 30 giugno 2003 N 2916 in vigore dal 1 gennaio del 2004). I 2 istruttori hanno, infatti, effettuato il trattamento di dati sensibili, quali quelli della salute, senza la previa autorizzazione del Garante.

Ma la Cassazione su questo punto non si è pronunciata in quanto non era oggetto della imputazione per la quale i due istruttori della palestra sono stati condannati dai Giudici di merito.

Dagli atti risulta, però, che non si erano attenuti alle rigorose regole stabilite dalla legge suddetta con riferimento non solo al trattamento di tali dati, ma anche alla custodia e alla sicurezza degli stessi.

 

Sinergia assoluta fra attività sportiva ed alimentazione

È fuori dubbio che esiste una “sinergia assoluta” tra esercizio fisico, attività di fitness e alimentazione. Nel senso che queste ultime non possono mai prescindere dalla indicazioni da parte degli istruttori o dei personal trainer sul tipo di dieta da seguire. E il regime alimentare non può che essere “personalizzato” e riferito, cioè, al singolo, alla sue condizioni fisiche e al tipo di esercizio da praticare.

Non pare ragionevole, quindi, medicalizzare questa semplice indicazione alimentare finalizzata genericamente a tutelare la salute di colui che effettua l’attività sportiva o di fitness. Tale indicazione ha tutt’altra natura, rientrando, piuttosto, tra i cosiddetti “atti di prevenzione primaria” finalizzati in senso del tutto generale allo scopo suddetto.

Non pare, poi, condivisibile la tesi assiomatica secondo cui il possesso della laurea in medicina conferisca a colui che l’abbia conseguita una competenza in materia. Basta pensare che ci sono specializzazioni (medicina nucleare, ortopedia eccetera) in cui non si può certo ritenere che il sanitario che li ha conseguite abbia una competenza specifica in tale settore.

In verità la genesi dell’interpretazione data dalla Cassazione alle norme vigenti è data dalla mancanza di definizione giuridica nel nostro ordinamento dell’atto sanitario e dell’atto medico. Essa ha, invece, recepito quella indicata dalla UE e dall’OMS oggi, superata dai tempi.

 

Atto sanitario e atto medico

La definizione dell’atto sanitario è stata data dalla UE e dagli organismi professionali a livello nazionale. Viene, quindi cosi definito: “Esso si concretizza in qualsiasi attività rivolta all’individuo e a gruppi di individui e alla collettività nella prevenzione e analisi del rischio nonché di prescrizione connessa alla salute ed alla sicurezza della persona e degli ambienti di vita e lavoro”.

Attività di diagnosi, cura e riabilitazione modificante lo stato di salute della persona secondo le indicazioni dell’OMS.

Tutti questi atti debbono essere compiuti da medici e dagli altri professionisti sanitari colle limitazioni inerenti il titolo professionale conseguito.

L’atto medico

Anche la definizione di quest’ultimo è stata data dai medesimi organismi summenzionati. E, pertanto secondo gli stessi, è tale “quello che ricomprende tutte le attività professionali al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare le diagnosi e prescrivere le cure terapeutiche o di riabilitazione nei confronti di pazienti in situazioni patologiche. L’atto medico deve essere eseguito da un sanitario abilitato e sotto la sua diretta prescrizione e supervisione”.

Orbene, far rientrare, oggi, la semplice indicazione alimentare fatta da un gestore di una palestra o un centro fitness fra gli atti sanitari o medici in particolare é contro ogni logica. È, inoltre, in contrasto con la realtà e con il concetto oggi vigente di “atto di prevenzione finalizzato a tutelare la salute”.

 

La prevenzione primaria

La prevenzione primaria, in cui rientra anche la dieta a persone sane, viene praticata in molteplici settori della nostra società e coinvolge non solo i medici ma anche altri organismi (scuole, fabbriche eccetera). Di tal che considerare tale dieta, atto di esclusiva competenza dei medici appare chiaramente riduttivo. E ciò in quanto essa non è finalizzata “direttamente” a curare o a prevenire una patologia particolare. È tesa solo a salvaguardare la salute con l’effetto positivo di prevenire le malattie in senso generale.

In sostanza, non siamo in presenza di un vero e proprio atto sanitario o medico ma di qualcosa di completamente diverso e catalogabile, lo si ribadisce, fra gli atti di prevenzione primaria che solo “indirettamente” tutelano la salute. E la competenza a compierlo non deve obbligatoriamente essere del medico ma fare capo anche a soggetti al di fuori del mondo sanitario.

 

CONI e Contratto del cambiamento a firma dei 5 STELLE e dalla LEGA del maggio 2017

Che la prevenzione primaria non sia una prerogativa assoluta di medici lo dimostra una delibera del CONI ed il cosiddetto “contratto del cambiamento” intervenuto tra fra i 5 Stelle e Lega redatto nel maggio 2017.

Nella delibera del CONI del 14 febbraio 2017, al punto 35, “la pratica di attività sportiva del fitness” viene inserita fra gli atti di prevenzione primaria di tutela della salute.

A sua volta, nel contratto per il cambiamento alle pagg. 46 e 47 nel capitolo intitolato “Sport” viene testualmente scritto. “Occorre investire in prevenzione sanitaria attraverso il sostegno dell’attività sportiva e progettualità territoriale. L’attività sportiva e motoria è sicuramente una nuova modalità operativa, forse l’unica a basso costo, per fare una corretta prevenzione finalizzata a combattere alcune malattie soprattutto di natura cardiovascolare”.

 

Cosa auspicare

Solo una nuova ridefinizione nel nostro ordinamento giuridico dell’atto sanitario e dell’atto medico (finalmente!) adeguata ai tempi che stiamo vivendo può portare una chiarezza nella delicata materia. Parallelamente va data una veste normativa anche all’atto di “prevenzione primaria”. Si dovrebbe specificare che esso, finalizzato a tutelare la salute in generale”, può essere svolto anche da soggetti diversi dai medici e dagli altri sanitari, purché forniti della specifica competenza.

Una nuova legge dovrebbe ribadire l’esclusiva competenza dei medici e degli altri sanitari, in relazione alle varie qualifiche professionali, a effettuare tutti gli atti di cura e di prevenzione delle patologie di cui il paziente è portatore (obesità, diabete) nonché di riabilitazione.

Per quanto, poi, concerne la prevenzione, dare una veste giuridica definita agli atti di prevenzione primaria, che solo “indirettamente” tutelano la salute. E qui si dovrebbe comprendere  la dieta consigliata in palestra da personal trainer a soggetti sani.

Soggetti preposti e conseguenti responsabilità

Chiaramente la nuova legge dovrebbe prevedere che i consigli alimentari a soggetti sani possano essere dati “solo” da quei personal trainer che abbiano la professionalità necessaria. Inoltre, va definito che la schedatura personalizzata, previamente autorizzata dal Garante della privacy, sia limitata solo al rilevamento del peso corporeo.

Dovrebbe, poi prevedere l’obbligatorietà da parte degli istruttori di seguire un corso di durata semestrale presso tema di scienza dell’alimentazione. Il corso dovrebbe concludersi con il conseguimento di un diploma che attesti il superamento di un esame finale con esito positivo. Il conseguimento di tale attestato conferisce una veste giuridica agli istruttori ed ai personal trainer dalla quale scaturisce, in caso di errori nella dieta che comporti lesioni agli allievi, la responsabilità penale e civile.

 

 

 

 

a cura di Alfonso Marra – Magistrato

 

 

 

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