L’obesità è una condizione caratterizzata da un eccessivo peso corporeo dovuto ad un accumulo di tessuto adiposo, che si sviluppa per l’interazione di vari fattori. Una idonea prevenzione, volta a mantenere un idoneo peso corporeo e una effi ciente condizione fisica, costituisce una corretta premessa volta a evitare l’insorgere di malattie che necessitano uno specifico trattamento. L’errata alimentazione (sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo) determina nella persona condizioni di obesità. A fronte di una corretta ed equilibrata alimentazione, l’attività fisica concorre a mantenere il giusto peso corporeo. Vi è pertanto la necessità di configurare una attività fisica personalizzata al singolo soggetto che consideri anche il correlato aspetto nutritivo.

L’art. 42 del D.lgs. n. 36 del 2021 (Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), con riguardo alle figure di assistenza nelle attività motorie e sportive, individua oltre a quella del chinesiologo, anche quella dell’ “istruttore di specifica disciplina”. Quest’ultimo, per espressa previsione di legge, deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive delle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. Rilevano così i corsi di formazione della figura di Personal Fitness Trainer che rilasciano, dopo un articolato percorso teorico e pratico ed un esame selettivo di fine ciclo formativo, una certificazione abilitante riconosciuta dal C.O.N.I. (vedi ad esempio i corsi erogati da ISSA Europe nei quali vengono esaminate, tra altro, le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità applicate al settore del fitness, nonché sono acquisite nozioni di nutrizione, di anatomia, di fi siologia dell’esercizio). Tali percorsi formativi rientrano a pieno titolo nelle Discipline Sportive di “Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness” (codice BI001 di cui alla delibera CONI n. 1566 del 2016), ginnastica rivolta alla efficienza del corpo nell’ambito di una visuale più ampia di salute della persona come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale.

Le richiamate ed evidenziate materie di studio attribuiscono così all’istruttore di specifica disciplina conoscenze e competenze riguardo la funzionalità del corpo umano, sotto il profilo motorio, nutrizionale e degli organi che lo compongono.

L’istruttore di specifica disciplina acquisisce pertanto una conoscenza (e non potrebbe essere diversamente) del corpo umano, con riferimento alle necessità dello stesso con riguardo al funzionamento e alla corretta alimentazione finalizzata a mantenere una efficienza fisica adeguataal singolo soggetto. L’istruttore, in funzione dell’attività fisica ritenuta idonea personalizzata, deve valutare altresì la corretta e la adeguata alimentazione necessaria a svolgere un certo tipo di attività fisica in relazione all’apporto e al consumo di calorie.

L’art. 3 della citata riforma del settore sportivo nel precisare gli obiettivi “riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute”, nonché “promuove l’attività motoria, l’esercizio fisico strutturato e l’attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l’acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all’inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fi sico sia nella persone sane sia nelle persone affette da patologie”.

Da tali principi ispiratori della normativa del settore sportivo si deduce la competenza dell’istruttore di specifica disciplina ad intervenire contestualmente alla programmazione di una attività motoria, anche riguardo a corretti stili di vita che non possono non comprendere anche i profili della corretta e adeguata alimentazione del singolo soggetto in esame.

Tra le situazione soggettive legate alla tutela della salute, l’ “integrità fisica” è certamente quella cui l’ordinamento ha assicurato da più tempo protezione. Con l’avvento della Costituzione, e in particolare con il dettato dell’art. 32, è stato sancito il principio che la salute è un bene della persona, oggetto tanto di un diritto fondamentale che di interesse pubblico.

Nell’ambito del menzionato contesto normativo anche la fi gura dell’istruttore di specifica disciplina acquista un rilievo particolare nel concorrere alla tutela della salute e al miglioramento della qualità della vita attraverso stili corretti e funzionali.

Una specificazione normativa di tale abilitante rilievo si rende quindi opportuna e necessaria, anche al fine di chiarire i rapporti con altri operatori (medico-chirurgo, medico specializzato in scienze dell’alimentazione, dietista, biologo nutrizionista) che svolgono attività nell’ambito della alimentazione e della nutrizione spesso però con finalità di profi lassi in presenza di attuali patologie. Certo è il fatto che lo svolgimento di una attività fisica, curata da un tecnico abilitato quale l’istruttore di specifi ca disciplina, non può prescindere dalla indicazione di corretti stili di vita anche sotto il profilo alimentare.

Infatti, svolgere una attività fisica piuttosto che un’altra ha conseguenze sul corpo e, pertanto, sulla necessità di apporto calorico. Alla figura professionale dell’istruttore di specifica disciplina, per la propria peculiare e speciale competenza come sopra delineata, deve essergli riconosciuta espressamente una autonoma operatività rispetto ad altre figure professionali che si occupano di nutrizione ma con finalità e su presupposti differenti.

 

 

Giancarlo Esposti, Avvocato



Autore:

Tags: , , , , , , , , ,