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Con la Riforma dello Sport, più specificatamente con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, sono state apportate varie importanti integrazioni ai decreti precedenti. Esse mirano a creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile e inclusivo.
Tra le principali novità di tale provvedimento, vi sono cambiamenti nelle normative riguardanti i contratti di lavoro nello sport, inclusi i contratti a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative. La Riforma dello sport ha introdotto anche disposizioni specifiche per il trattamento fiscale e previdenziale delle varie figure che svolgono collaborazioni sportive. Tra queste, vi è il sostegno alla maternità e alla malattia per chi lavora in questo settore.
La riforma punta anche a semplificare gli adempimenti amministrativi per gli enti sportivi e a migliorare la sicurezza negli impianti. Si tratta di un lavoro di miglioramento in continuo divenire, già nel 2024 sono pubblicate ulteriori indicazioni. Il fine ultimo del legislatore è rispettare le esigenze di tutti gli attori coinvolti, sportivi compresi.
Le novità della Riforma dello Sport 2023
In data 2 novembre 2022 è stato pubblicato il D.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 che approva disposizioni integrative e correttive del pregresso D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2022, decreto quest’ultimo di riordino e riforma della normativa in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Il 1° gennaio 2023 è entrata così in vigore la riforma dello sport con un assetto definitivo.
Eliminazione della distinzione tra sportivi dilettanti e professionisti
Con riguardo ai lavoratori operanti nel settore sportivo non esisterà più la differenza tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, ma esisterà un’area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) e un’area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro).
Cambiamenti per gli istruttori nelle società sportive dilettantistiche
Con particolare riferimento alla figura dell’istruttore (qualificato per legge “lavoratore sportivo”) nell’ambito della menzionata area dilettantistica, tale profilo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. A condizione che ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo un carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (per esempio, gare);
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti
delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Implicazioni previdenziali e fiscali
Con riguardo al rapporto di lavoro applicabile nello sport dilettantistico, nel testo originario della riforma era prevista l’abrogazione della norma (art. 2, comma 2, lettera d, del D.lgs. N. 81 del 2015) che escludeva la presunzione del lavoro subordinato per le prestazioni di lavoro continuative ed eterodirette.
Il citato decreto correttivo n. 163/2022 ha, invece, mantenuto tale eccezione con la conseguenza che per le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, non trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato. Detta presunzione di legge non esclude tuttavia la possibilità che l’attività dell’istruttore sia inquadrata in un rapporto di lavoro subordinato, piuttosto che in un rapporto di libera attività professionale con titolarità di partita Iva. Al lavoro sportivo vengono applicate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”.
Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, presso società sportive, palestre, sale fitness, stadi, campi sportivi hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro. I lavoratori sportivi, che operano in ambito dilettantistico in forza di una collaborazione coordinata e continuativa oppure di un rapporto di lavoro autonomo, sono iscritti alla Gestione separata presso INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
L’aliquota contributiva pensionistica è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui complessivamente percepiti considerando il totale dei compensi qualora sussistano nel corso dell’anno più rapporti di collaborazione. Le aliquote contributive sono determinate nelle seguenti misure:
- Collaboratori coordinati continuativi: 25% aliquota previdenziale + 2,03% aliquote assistenziali, di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.
- Lavoratori autonomi: 25% aliquota previdenziale + 1,23% aliquote assistenziali, con facoltà di rivalsa del 4%. Qualora il lavoratore sportivo dilettantistico sia assicurato presso altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota previdenziale è ridotta al 24% senza aliquote assistenziali.
Riforma dello sport 2024, nuove regole
Dal primo luglio 2024, il legislatore italiano per rispettare quanto stabilito dalla procedura di infrazione europea ha modificato il regime fiscale di SSD e ASD. Le quote versate per prestazioni di servizi rese da queste realtà continueranno a essere “fuori campo IVA” anche nel 2025. Ma si avrà un passaggio dal concetto di esclusione a quello di esenzione a partire dal 2026. Questo significa:
- obbligo di apertura della partita IVA;
- certificazione dei corrispettivi con un registratore di cassa e comunicazione quotidiana degli stessi all’Agenzia delle Entrate;
- emissione di fattura elettronica secondo quanto indicato dalle normative a quest’ultima inerenti.
Le normative previdenziali
Riguardo ai collaboratori e i lavoratori autonomi, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione previdenziale è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo; in misura equivalente è ridotto l’imponibile pensionistico.
Diversamente i lavoratori sportivi subordinati, sia appartenenti all’area dilettantistica che professionistico, sono iscritti al neo denominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi istituito presso l’INPS, con applicazione di una aliquota previdenziale pari 33% (di cui la quota del 9,19% a carico del lavoratore).
La nuova disciplina dispone che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Pertanto, qualora l’ammontare complessivo di detti compensi superi il già menzionato limite, il reddito imponibile del percipiente è determinato solo per la parte eccedente l’importo di euro 15.000,00. All’atto del pagamento del compenso, al fine di verificare i summenzionati limiti imponibili, il lavoratore sportivo deve rilasciare una autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Sussiste, altresì, l’obbligo assicurativo contro gli infortuni (INAIL) a prescindere dalla forma di contratto con previsione di una tariffa specifica per gli istruttori sportivi che verrà determinata.
Cosa cambia per i volontari e dipendenti pubblici
Nel Decreto-legge n. 71/2024 viene confermato il divieto di retribuzione per le prestazioni dei volontari sportivi. D’altra parte, si riconosce la possibilità di rimborsi forfettari per le spese sostenute nello svolgimento delle attività per un massimo di 400 euro mensili (prima erano 150).
D’altro canto, gli enti sono obbligati a comunicare nominativi e importo corrisposto tramite il RASD – Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state svolte prestazioni sportive del volontario sportivo.
La norma specifica che i rimborsi forfettari non concorreranno alla formazione del reddito del volontario sportivo. Essi si sommeranno alla totalità dei compensi percepiti ai fini della verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro (ai fini degli obblighi contributivi) e dei 15.000 euro, per quanto riguarda le imposte sui redditi.
Si sono introdotte novità anche per quanto concerne le prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici. Esse sono ammesse fino al limite di 5.000 euro annui di corrispettivo previa comunicazione preventiva senza più autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Questa autorizzazione serve ancora se si ha un ammontare di rimborsi superiore a 5.000. L’autorizzazione si intende rilasciata in caso di mancata ricezione di un provvedimento di accoglimento o rigetto entro 30 giorni dalla ricezione.
Indennità di disoccupazione e tutele
Con gli ultimi aggiornamenti connessi alla Riforma dello Sport resi noti nel 2024, anche i lavoratori sportivi potranno accedere alla indennità di disoccupazione. Tale opportunità è sfruttabile se ci si trova nella situazione di disoccupazione involontaria dal 1 luglio 2023.
Nello specifico, la circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 dà le istruzioni specifiche per richiedere la Naspi utili ai lavoratori titolari di contratto subordinato. Inoltre, indica quanto occorre per ottenere la Dis-Coll ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
La Riforma dello Sport in Italia ha introdotto diverse misure per sostenere la maternità delle atlete anche non professioniste. Si riconosce così l’opportunità di bilanciare la carriera sportiva e ruolo di madre. Inoltre, tra le novità, è prevista una tutela previdenziale e assicurativa estesa che copre, oltre alla maternità, la malattia per assicurare protezione sociale anche a questa categoria di lavoratori.
Dal 2024 implementazione dei Mocas e istituzione del Responsabile Safeguarding
Quest’anno è stato stabilito che le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono tenute ad adottare i Mocas (Modelli Organizzativi e di Controllo dell’Attività Sportiva). Si tratta di implementare specifici modelli organizzativi che includono codici di condotta, con l’obiettivo di prevenire abusi, violenze e discriminazioni. Tali modelli sono previsti per garantire la sicurezza e la protezione di minori e adulti coinvolti nell’attività sportiva. Sono redatti in conformità con le linee guida stabilite dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva eccetera.
Le realtà sportive dilettantistiche devono adottare questi modelli organizzativi e nominare un Responsabile Safeguarding. Egli si occupa di monitorare e gestire le segnalazioni di comportamenti illeciti.
I Mocas e il Responsabile Safeguarding sono parte di un quadro più ampio di misure di tutela e responsabilità introdotte per rafforzare la sicurezza nell’ambiente sportivo e prevedono specifiche sanzioni in caso di inadempienza. Scopo di queste imposizioni è garantire un ambiente sportivo sicuro e rispettoso per tutti i partecipanti.
Con un approccio olistico e inclusivo, le modifiche legislative introdotte con la Riforma dello Sport, completate nel 2024, sono pensate per semplificare l’ambiente normativo sportivo. Cercano, inoltre, di garantire una maggiore equità e protezione per tutti i lavoratori nel campo dello sport, per un ambiente maggiormente sostenibile e responsabile.
Man mano che il settore si adatta a queste nuove normative è fondamentale monitorare l’impatto della trasformazione sulla vita quotidiana degli atleti, degli allenatori eccetera. L’implementazione dei Mocas e la figura del Responsabile Safeguarding sono esempi rilevanti di come la riforma voglia rispondere proattivamente alle esigenze di sicurezza e integrità.