Svolta storica: l’attività sportiva è un diritto di tutti

Sport diritto costituzionale: è svolta storica

Lo sport è entrato nella nostra Costituzione dal 20 settembre scorso. È diventato un diritto primario di dignità costituzionale al pari del diritto alla tutela della salute sancito dall’art 32 della Carta.

Questa notizia non ha, però, avuto la diffusione mediatica che meritava. Essa, infatti, riguarda non solo gli sportivi ma tutti i cittadini di ogni età e condizione economico sociale. In buona sostanza oggi si può tranquillamente sostenere che esiste un “diritto di andare in palestra” in ragione degli indiscutibili effetti positivi che ogni sport esercita sulla salute non solo per mantenere le buone performances fisiche, ma anche per la prevenzione dei malanni.
E ciò in quanto la norma costituzionale che l’ha introdotto, avendo carattere” precettivo” gode di immediata applicazione nel nostro ordinamento. Il che vuol dire che d’ora innanzi esiste la possibilità di richiedere agli organi competenti di rimuovere gli ostacoli che limitano la realizzazione di un tale diritto in modo da assicurare la concreta possibilità di esercitarlo.

 

Il nuovo articolo 33 della Costituzione

La nuova norma che sancisce lo sport diritto costituzionale è inserita nell’art 33 della Carta al comma 7. Essa dispone “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“.

L’esercizio dello sport è in tal modo diventato un diritto fondamentale e irrinunciabile della persona al pari non solo di quello alla tutela della salute ma anche di tanti altri quali, a titolo esemplificativo, alla libertà personale, alla liberà di opinione, alla libertà di religione ed alla libertà di pensiero.

 

Lo sport come valore e diritto costituzionale per la salute e con valenza educativa

Va puntualizzato che lo stesso legislatore in sede di redazione del testo dalla norma ha dato risalto al fatto che lo sport ha da sempre avuto una valenza educativa. Seppure con ritardo, tale valenza viene oggi conclamata. E difatti usa l’espressione “La Repubblica riconosce il valore educativo…” lasciando intendere che questi alti valori sono sempre esistiti sin dalla nascita della nostra Costituzione e cioè dal 1° gennaio 1948.

Dai lavori preparatori risulta che i nostri Padri Costituenti avrebbero voluto sin da allora inserire tale diritto allo sport nell’art 32 Costituzione. Per rimarcare però che la nascente Repubblica ripudiava tutti quei valori esaltati dal precedente sistema di governo, che pure li vedeva nella pratica sportiva come una opportunità per l’affermazione del potere, scelse di omettere ogni riferimento allo sport.

Sebbene con grande ritardo, oggi il nostro legislatore ha cercato di porre rimedio a tale situazione. In sede di redazione della nuova norma di riforma, parte dei componenti la Commissione voleva inserirla nell’art 32 della Costituzione. Prevalse, poi, la tesi della opportunità di farla rientrare nell’art 33 in quanto “norma più idonea, avendo essa un contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, cultura) rispetto all’art 32″. Quest’ultimo invece aveva quale oggetto unico ed omogeneo il diritto alla tutela della salute.

 

sport come diritto costituzionale

Lo sport riconosciuto diritto costituzionale, quali i benefici immediati per i cittadini?

Il carattere “precettivo” della norma impone al legislatore di porre in essere tutte le misure necessarie, che permettano ai cittadini di esercitare tale diritto previsto dalla Costituzione. Lo potrà fare emanando in tempi brevi le norme di attuazione. Diventa, quindi, oggi compito dello Stato e degli altri enti pubblici per agevolare la realizzazione di un tale diritto, promuovere la costruzione di nuove palestre, piscine e centri sportivi nonché di potenziare, mediante sussidi economici quelli già esistenti nei territori. Occorre, poi, mettere un grande impegno nel potenziare le palestre presso le scuole di ogni ordine e grado.

 

Per realizzare tutto ciò lo Stato e gli enti territoriali competenti dovranno provvedere attraverso norme di leggi ordinarie o regionali o anche di atti amministrativi. Si ripeterà ciò che è avvenuto in sede di riforma sanitaria con l’approvazione della Legge N 833 del 1978. Con essa furono stabilite le regole per usufruire dell’assistenza sanitaria e farmaceutica. Anche le Regioni debbono attivarsi in quanto, a seguito della riforma del titolo 5 (quinto) della Costituzione, a esse vengono riconosciute varie competenze in tema di attività sportiva.

 

Accesso alle palestre ed ai centri fitness

Compiti nuovi e impegnativi attendono gli istruttori. Un buon risultato dall’applicazione di questa nuova norma costituzionale si fonda sull’opera di bravi istruttori che abbiano la prevista ottima competenza corroborata dal continuo aggiornamento. Il che è espressamente previsto da una norma di legge Art 42 legge N 36 del 2021, inserita nell’ambito della legge di Riforma dello Sport (Legge N 86 del 2019). Alle strutture sportive, come si è anticipato potranno accedere anche i non abbienti.

Quale la strada, nel caso di prolungata inerzia del legislatore nell’emanare le regole attuative della nuova legge costituzionale per godere da parte dei più poveri dell’accesso alle palestre e ai centri fitness?

Il singolo cittadino potrebbe ricorrere al Tribunale Civile competente per territorio per ottenere un provvedimento che, sul presupposto della “precettività”, e cioè, lo si ribadisce, di una disposizione di immediata applicazione, imponga agli Organi Competenti l’onere economico per i relativi costi.

Ovviamente ciò nei casi in cui l’accesso ad esse è “assolutamente necessario” per la salute del richiedente. Il che è avvenuto ai fini della tutela della salute, già un po’ di anni fa con la richiesta di farmaci non indicati nel Prontuario Nazionale per la cura di determinate gravi malattie. Vi furono varie decisioni del Tribunale Civile che accolsero tali richieste.

Conclusivamente, quando questa riforma entrerà in pieno regime si vedranno i grandi i benefici dello sport per la salute della intera collettività. Solo in tal modo si potrà combattere la sedentarietà, che è il killer di questo secolo. Saranno importanti anche gli effetti positivi sulla finanza pubblica, che vedrà di molto ridotta la spesa sanitaria.

 

 

Alfonso Marra, Magistrato

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