Giurisprudenza Fitness&sport 41 sportiva, l’istruttore (in proprio, o in concorso con l’ente) è responsabile dei danni occorsi ai propri allievi durante lo svolgimento dell’attività sportiva. L’istruttore ha infatti il dovere di sorvegliare gli avventori e i corsisti della palestra, dovere che comporta obblighi di protezione e di vigilanza dei soggetti che svolgono attività sportiva, seppur dilettantistica, presso la struttura sportiva (artt. 1175 e 1375 codice civile). La responsabilità alla quale è chiamato l’istruttore è certamente di tipo colposo, elemento soggettivo determinato non certo da una volontà di arrecare danno, ma da negligenza, imperizia. Il comportamento colposo può così rilevare sia sotto il profi lo civile che quello penale, con la rispettiva conseguenza del dovere di risarcire il danno arrecato alla persona e/o di applicazione di una sanzione penale in caso di reato per lesioni colpose. In tale contesto ne discende ai fi ni civilistici l’opportunità, o meglio la necessità, di approntare una copertura assicurativa che permetta all’istruttore e al personal trainer una garanzia in caso di eventuali eventi che cagionano danno a soggetti che frequentano la palestra, eventi comunque riconducibili ad un comportamento colposo dell’istruttore o del personal trainer. Si deve così procedere con una compagnia assicurativa a stipulare una polizza assicurativa tenendo conto, a fronte del premio assicurativo concordato, quale siano gli eventi dannosi assicurati, il massimale di copertura assicurativa verso terzi, la sussistenza di una franchigia, il tutto al fi ne di ottenere una compiuta copertura assicurativa nel caso in cui si verifi chi un sinistro. Peraltro, oltre alle specifi che condizioni della polizza, si dovrà prestare attenzione anche alle “condizioni generali di contratto” di tale polizza assicurativa al fi ne di comprendere le modalità di operatività della stessa, nonché di denuncia di un eventuale sinistro.
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